Normativa sulla Responsabilità Estesa
del Produttore 2026

Extended Producer Responsibility (EPR) is an environmental policy established by the European Union under which the producer of a good is also held responsible for the post-consumer phase and thus its management once it becomes waste.

The European Parliament in September 2025 approved the Waste Framework Directive, and now member states have 30 months to transpose it.

In Italy, legislation is already at an advanced stage, and the Ministry of the Environment and the Ministry of Business and Made in Italy have submitted a draft decree to establish the Extended Producer Responsibility scheme quickly, and as early as 2026.

Rematrix participated in the open regulatory consultation by the Ministry of Environment and Energy Security (MASE).

Numerose rocche di filo di canapa in vari colori: viola, blu, verde, giallo e arancione, disposti in file ordinate.

What is the goal?

The objective of the draft decree is to prevent and reduce environmental impacts arising from the design, production and management of textile products at the end of their §life cycle.

L’industria del tessile è infatti particolarmente inquinante in termini di produzione di CO2, utilizzo e inquinamento dell’acqua in produzione e nel consumo. Agire sul post consumo e responsabilizzare il produttore di tessile vuole limitare la produzione di nuove materie prime e sensibilizzare i produttori sull’importanza di sviluppare pratiche di ecodesign per ridurre l’impatto sull’ambiente.

In questo scenario, lo schema EPR diventa complementare alle politiche di ecodesign.

Diagramma con tre elementi collegati: un'icona di carrello della spesa con la scritta 'USO', un'icona di maglietta con 'ECODESIGN' e un'icona di riciclo con 'FINE VITA'.

EPR circularity at a glance

Grafico circolare con icone rappresentanti industria, shopping, manager, abbigliamento, trasporto, riciclo.

Any entity that first places textile products, footwear or accessories on the domestic market ("manufacturer") shall ensure and support the following points:

What does the draft Italian decree stipulate?

01

Icona di una lista con quattro punti e una penna accanto.

Mandatory registration in the National Register of Producers
Membership in a systemProducer Responsibility Organization or individual scheme) recognized by the MASE.

Registration and membership in a
management system

02

Icona stilizzata di una mano che tiene una piccola pianta con due foglie

Environmental contribution
and transparency

Calculation and payment of the environmental fee (eco-modulate) based on the volume placed on the market.
Obligation to indicate it on the invoice if shifted and ensure traceability to the end user.

03

Simbolo di riciclaggio su un contenitore di plastica

Collection and extended responsibility
post-consumer

Contribute to the achievement of minimum separate collection targets (20 percent as early as 2026).
Support collection also through outlets and supply chain partners.

04

Icona di un globo terrestre e una foglia stilizzata in blu

Eco-design and sustainability
of the product

Adoption of sustainable design criteria
(durability, recyclability, recycled content).
Alignment with EU Ecodesign Regulation 2024/1781.
Eco-modulation: less costs for those who produce with recycled material and according to eco-friendly design principles

05

Icona di un pacco con frecce che puntano da tutte le direzioni verso di esso, rappresenta un concetto di distribuzione o raggio

Accountability, traceability and digital passport

Transmission of data on products, materials, flows.
Implementation of traceability systems and, where required, digital product passport.

Illustrazione di una lampadina blu con raggi di luce che emanano

06

Investment in R&D, communication and outreach

Funding for research, development
and innovation in the recycling supply chain.
Public communication and awareness raising requirements
for consumers.

Interno di un magazzino o di una fabbrica con grandi mucchi di tessuti colorati e sacchi di stoffa, luci naturali che entrano dalle finestre e alcune persone al lavoro.

Cosa cambierà
per le aziende

Manufacturers of clothing, footwear, accessories, leather goods and home textiles will be responsible for collecting and processing post-consumer textiles throughout the country. They will have to organize themselves into individual or collective systems to comply with the regulations, invest in research for sustainability, adopt sustainable business models, and pay an environmental contribution proportional to the amount placed on the Italian market.

Operational complexity will lead many companies to consociative choice through a PRO (Producer Responsibility Organization) i.e., an organization, such as Rematrix, that manages Extended Producer Responsibility obligations

All EPR fulfillments at a glance

Tabella con tre colonne: Attività, Responsabilità dell'azienda, Responsabilità del PRO. Diversi punti sono segnati con check verde e alcune con croce rossa, che indicano le responsabilità e le attività rispettivamente.

FAQ

  • Devono adeguarsi alla normativa EPR tessile i soggetti che immettono per la prima volta prodotti tessili sul mercato italiano, indipendentemente dalla dimensione aziendale.

    In particolare:

    • se un produttore estero vende a un importatore, distributore o negoziante italiano, l’obbligo EPR ricade su quest’ultimo, in quanto primo soggetto che immette e fattura il prodotto in Italia;

    • se un produttore estero vende direttamente ai consumatori italiani (es. e-commerce B2C), l’obbligo EPR resta in capo al produttore estero;

    • produttori e brand con sede in Italia che commercializzano prodotti tessili con il proprio marchio in Italia sono soggetti all’EPR.

    Sono esclusi:

    • fornitori di componenti (es. bottoni, cerniere);

    • produttori di semilavorati (es. filati, tessuti);

    • terzisti che producono esclusivamente per conto di terzi senza immettere prodotti finiti sul mercato con un proprio marchio.

  • Sebbene il decreto EPR tessile italiano sia ancora in fase di approvazione (atteso entro fine marzo 2026), sulla base dei regimi EPR già operativi in Italia (RAEE, pile, imballaggi) è ragionevole attendersi un sistema sanzionatorio strutturato.

    In particolare, in via indicativa e per analogia, le sanzioni amministrative per il mancato rispetto degli obblighi EPR potrebbero riguardare:

    • Mancata iscrizione al registro nazionale: da circa €30.000 a €100.000

    • Mancata o inesatta comunicazione dei dati al registro: da circa €2.000 a €20.000

    • Mancata adesione a un sistema collettivo (PRO) riconosciuto: da circa €8.000 a €45.000

    I decreti EPR vigenti in altri settori prevedono inoltre meccanismi di attenuazione delle sanzioni in caso di adesione spontanea o regolarizzazione tempestiva, che potrebbero essere ripresi anche nel decreto tessile definitivo

  • L’entrata in vigore dell’EPR tessile in Italia è attesa nel corso del 2026, indicativamente nel primo trimestre, subordinatamente alla pubblicazione del decreto attuativo. Questo è stato confermato pubblicamente da fonti ufficiali del MASE.

    Nel frattempo, a livello europeo, la normativa quadro prevede l’introduzione di regimi EPR per il tessile in tutti gli Stati membri, con tempi di recepimento differenziati. L’Italia ha manifestato l’intenzione di anticipare l’applicazione rispetto alle scadenze europee, rendendo il sistema operativo già dal 2026.

    Il decreto potrà inoltre prevedere regimi transitori o tempistiche differenziate, in particolare per le microimprese, che potrebbero beneficiare di un periodo aggiuntivo di adeguamento.

  • Il contributo ambientale (eco-contributo) è previsto sia calcolato sulla base delle quantità di prodotti tessili immessi sul mercato italiano nel corso dell’anno solare.

    L’importo sarà eco-modulato, ovvero differenziato in funzione di criteri ambientali, quali ad esempio:

    • utilizzo di materiali riciclati,

    • soluzioni di ecodesign e durabilità,

    • impatti ambientali del prodotto lungo il ciclo di vita, con possibili riduzioni per i prodotti più sostenibili e maggiorazioni per quelli meno performanti.

    È ragionevole attendersi che i produttori siano tenuti a comunicare annualmente, entro termini che saranno definiti dal decreto, le quantità e le categorie di prodotti immesse sul mercato nell’anno di riferimento e, secondo modalità che saranno eventualmente previste, anche una stima previsionale per il periodo successivo.

    L’entità complessiva dell’eco-contributo viene determinata in modo da consentire al sistema EPR il raggiungimento dei target di raccolta, riutilizzo e riciclo fissati dalla normativa per l’anno successivo.

    L’eco-contributo è versato dal produttore tramite il consorzio o sistema collettivo di appartenenza. L’eventuale evidenziazione del contributo nel prezzo o in fattura verso i clienti finali o professionali resta una scelta commerciale del produttore, salvo diverse disposizioni che saranno stabilite dal decreto attuativo.

  • Nel contesto dell’EPR tessile, per eco-design si intende la progettazione dei prodotti tenendo conto degli impatti ambientali lungo il loro ciclo di vita, fin dalla fase di sviluppo.

    Pur non costituendo un obbligo diretto dell’EPR, l’eco-design è fortemente incentivato e può riguardare, ad esempio:

    • la durabilità dei prodotti,

    • la facilità di riciclo a fine vita,

    • l’utilizzo di materiali riciclati o a minore impatto ambientale.

    Questi principi sono coerenti con il Regolamento europeo sull’Ecodesign (ESPR) e sono destinati a diventare sempre più rilevanti anche ai fini dell’eco-modulazione del contributo EPR, che potrà premiare i prodotti progettati in modo più sostenibile.

    In questo senso, EPR ed Ecodesign sono strumenti complementari, orientati a favorire il riutilizzo e il riciclo dei materiali tessili, riducendo il ricorso a materie prime vergini e supportando la transizione verso un modello di economia circolare.

  • Per il 2026, la bozza di normativa EPR tessile italiana prevede l’introduzione di obiettivi iniziali di raccolta differenziata, che rappresentano il punto di partenza di un percorso di crescita progressiva negli anni successivi. Nelle bozze si è parlato di obiettivi crescenti dal 20% dell’immesso.

    Le percentuali puntuali e le modalità di calcolo degli obiettivi saranno definite dal decreto attuativo, in coerenza con il quadro europeo e con l’evoluzione dei sistemi di raccolta sul territorio.

    Il raggiungimento dei target avverrà tramite i consorzi e sistemi collettivi, che organizzeranno e finanzieranno la raccolta dei rifiuti tessili attraverso diversi canali, come punti di raccolta, accordi con operatori della filiera e sistemi di logistica dedicata.

  • La bozza di normativa EPR tessile non prevede un’esclusione delle microimprese, ma potrà introdurre misure transitorie o tempistiche differenziate per facilitarne l’adeguamento.

    In linea con altri regimi EPR, è possibile che alle microimprese (meno di 10 dipendenti in linea con la definizione UE) venga concesso un periodo aggiuntivo per conformarsi agli obblighi, secondo modalità e scadenze che saranno definite dal decreto attuativo.

    In ogni caso, anche le microimprese saranno tenute, una volta scaduti eventuali periodi transitori, ad aderire a un consorzio EPR riconosciuto o a un sistema individuale e a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa.

  • La filiera dei rifiuti tessili nell’EPR si traccia tramite obblighi di rendicontazione e controllo dei flussi, gestiti dai consorzi (PRO).
    I produttori dichiarano le quantità immesse sul mercato e i consorzi rendicontano le quantità raccolte e il loro destino finale. Alcuni consorzi adottano piattaforme digitali di tracciabilità, che rappresentano un vantaggio in termini di affidabilità, trasparenza dei dati e capacità di controllo.

  • Sì, sono collegati, ma non coincidono.

    Il Digital Product Passport (DPP) deriva dalla normativa europea sull’Ecodesign e riguarda le informazioni digitali del prodotto lungo il suo ciclo di vita.
    La normativa EPR riguarda invece la gestione e la tracciabilità dei rifiuti a fine vita.

    Oggi l’EPR non impone il DPP, ma i due sistemi sono complementari: per questo i consorzi che adottano piattaforme digitali di tracciabilità hanno un vantaggio in termini di affidabilità dei dati, trasparenza e preparazione ai futuri requisiti europei.

  • La normativa EPR tessile si applica anche alle vendite a distanza, incluse le attività di e-commerce. I soggetti che vendono prodotti tessili direttamente ai consumatori italiani e risultano essere i primi a immetterli sul mercato italiano sono considerati produttori ai fini EPR, indipendentemente dal Paese in cui hanno sede.

    In particolare, i brand e i venditori esteri che operano in B2C verso l’Italia saranno tenuti ad adempiere agli obblighi EPR, che includono l’adesione a un consorzio EPR riconosciuto e il versamento dell’eco-contributo sui prodotti immessi sul mercato.

    Le modalità operative, inclusa l’eventuale nomina di un rappresentante autorizzato e i ruoli delle piattaforme di marketplace, saranno definite nel decreto attuativo. L’obiettivo della normativa è garantire che anche il commercio online contribuisca in modo equo alla gestione dei rifiuti tessili.

  • Oltre a garantire la conformità, l’EPR può diventare una leva strategica di competitività per le aziende.

    In particolare, offre opportunità di:

    • Riduzione dei costi nel medio periodo, grazie a meccanismi di eco-modulazione e a migliori performance ambientali dei prodotti.

    • Vantaggio competitivo e di posizionamento, dimostrando un impegno concreto verso sostenibilità e circolarità.

    • Accesso a materia prima seconda di valore, favorendo il riutilizzo e il riciclo dei propri prodotti a fine vita e riducendo la dipendenza da materie prime vergini.

    • Maggiore controllo della catena di approvvigionamento, grazie a tracciabilità, qualità dei flussi e maggiore stabilità delle forniture.

    • Accesso a dati e sistemi di tracciabilità, utili per reporting ESG e preparazione a futuri requisiti europei (es. Digital Product Passport).

    • Innovazione di prodotto, incentivando eco-design, durabilità e riciclabilità.

    In sintesi, l’EPR consente di trasformare la conformità normativa in creazione di valore.

Hai altre domande sulla conformità EPR?

Contatta il team di Rematrix per una consulenza personalizzata sui vostri obblighi specifici.
Siamo qui per guidarvi nel percorso verso la conformità normativa e trasformare l’EPR da obbligo normativo a leva strategica di competitività sul mercato.

Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025
Fonti: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Parlamento UE, Decreto Legislativo 152/2006, Sistemi EPR Operativi (AEE, Pile, Imballaggi)