Normativa sulla Responsabilità Estesa
del Produttore 2026

La Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) è una politica ambientale istituita dall’Unione Europea in base alla quale il produttore di un bene viene ritenuto responsabile anche della fase post-consumo e quindi della sua gestione una volta che diventa rifiuto.  ​  ​

Il Parlamento Europeo a settembre 2025 ha approvato la Direttiva Quadro sui rifiuti e ora gli Stati membri hanno 30 mesi per recepirla.

In Italia la normativa è già in fase avanzata e il Ministero dell’Ambiente e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno presentato una bozza di decreto per istituire in tempi rapidi, e già dal 2026, lo schema di Responsabilità Estesa del Produttore.

Rematrix ha partecipato alla consultazione normativa aperta da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Numerose rocche di filo di canapa in vari colori: viola, blu, verde, giallo e arancione, disposti in file ordinate.

Qual è l’obiettivo?

L'obiettivo dello schema di decreto è quello di prevenire e ridurre gli impatti ambientali derivanti dalla progettazione, produzione e gestione dei prodotti tessili al termine del loro §ciclo di vita.

L’industria del tessile è infatti particolarmente inquinante in termini di produzione di CO2, utilizzo e inquinamento dell’acqua in produzione e nel consumo. Agire sul post consumo e responsabilizzare il produttore di tessile vuole limitare la produzione di nuove materie prime e sensibilizzare i produttori sull’importanza di sviluppare pratiche di ecodesign per ridurre l’impatto sull’ambiente.

In questo scenario, lo schema EPR diventa complementare alle politiche di ecodesign.

Diagramma con tre elementi collegati: un'icona di carrello della spesa con la scritta 'USO', un'icona di maglietta con 'ECODESIGN' e un'icona di riciclo con 'FINE VITA'.

La circolarità EPR in sintesi

Grafico circolare con icone rappresentanti industria, shopping, manager, abbigliamento, trasporto, riciclo.

Ogni soggetto che immette per primo prodotti tessili, calzature o accessori sul mercato nazionale (“produttore”) dovrà garantire e supportare i seguenti punti:

Cosa stabilisce la bozza di decreto italiano?

01

Icona di una lista con quattro punti e una penna accanto.

Iscrizione obbligatoria al Registro nazionale dei produttori
Adesione a un sistema (consorzio o schema individuale) riconosciuto dal MASE.

Registrazione e adesione a un sistema
di gestione

02

Icona stilizzata di una mano che tiene una piccola pianta con due foglie

Contributo ambientale
e trasparenza

Calcolo e versamento del contributo ambientale (eco-modulato) sulla base del volume immesso nel mercato.
Obbligo di indicarlo in fattura se traslato e di garantirne la tracciabilità fino all’utente finale.

03

Simbolo di riciclaggio su un contenitore di plastica

Raccolta e responsabilità estesa
post-consumo

Contribuire al raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata (20% già nel 2026).
Supportare la raccolta anche tramite punti vendita e partner della filiera.

04

Icona di un globo terrestre e una foglia stilizzata in blu

Eco-design e sostenibilità
del prodotto

Adozione di criteri di progettazione sostenibile
(durabilità, riciclabilità, contenuto riciclato).
Allineamento al Regolamento Ecodesign UE 2024/1781.
Eco-modulazione: meno costi per chi produce con materiale ricilato e secondo i principi della progettazione eco compatibile

05

Icona di un pacco con frecce che puntano da tutte le direzioni verso di esso, rappresenta un concetto di distribuzione o raggio

Rendicontazione, tracciabilità e passaporto digitale

Trasmissione dei dati su prodotti, materiali, flussi.
Implementazione di sistemi di tracciabilità e, dove richiesto, del passaporto digitale del prodotto.

Illustrazione di una lampadina blu con raggi di luce che emanano

06

Investimenti in R&D, comunicazione e sensibilizzazione

Finanziamento di attività di ricerca, sviluppo
e innovazione nella filiera del riciclo.
Obblighi di comunicazione pubblica e sensibilizzazione
dei consumatori.

Interno di un magazzino o di una fabbrica con grandi mucchi di tessuti colorati e sacchi di stoffa, luci naturali che entrano dalle finestre e alcune persone al lavoro.

Cosa cambierà
per le aziende

I produttori di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessili per la casa saranno responsabili della raccolta e del trattamento dei tessili post-consumo in tutto il Paese. Dovranno organizzarsi in sistemi individuali o collettivi per adempiere alla normativa, investire in ricerca per la sostenibilità, adottare modelli commerciali sostenibili e versare un contributo ambientale proporzionale alla quantità immessa sul mercato italiano.

La complessità operativa porterà molte aziende a una scelta consociativa tramite un PRO (Producer Responsibility Organization) cioè un’organizzazione, come Rematrix, che gestisce gli obblighi di Responsabilità Estesa del Produttore

Tutti gli adempimenti EPR in sintesi

Tabella con tre colonne: Attività, Responsabilità dell'azienda, Responsabilità del PRO. Diversi punti sono segnati con check verde e alcune con croce rossa, che indicano le responsabilità e le attività rispettivamente.

FAQ

  • Devono adeguarsi alla normativa EPR tessile i soggetti che immettono per la prima volta prodotti tessili sul mercato italiano, indipendentemente dalla dimensione aziendale.

    In particolare:

    • se un produttore estero vende a un importatore, distributore o negoziante italiano, l’obbligo EPR ricade su quest’ultimo, in quanto primo soggetto che immette e fattura il prodotto in Italia;

    • se un produttore estero vende direttamente ai consumatori italiani (es. e-commerce B2C), l’obbligo EPR resta in capo al produttore estero;

    • produttori e brand con sede in Italia che commercializzano prodotti tessili con il proprio marchio in Italia sono soggetti all’EPR.

    Sono esclusi:

    • fornitori di componenti (es. bottoni, cerniere);

    • produttori di semilavorati (es. filati, tessuti);

    • terzisti che producono esclusivamente per conto di terzi senza immettere prodotti finiti sul mercato con un proprio marchio.

  • Sebbene il decreto EPR tessile italiano sia ancora in fase di approvazione (atteso entro fine marzo 2026), sulla base dei regimi EPR già operativi in Italia (RAEE, pile, imballaggi) è ragionevole attendersi un sistema sanzionatorio strutturato.

    In particolare, in via indicativa e per analogia, le sanzioni amministrative per il mancato rispetto degli obblighi EPR potrebbero riguardare:

    • Mancata iscrizione al registro nazionale: da circa €30.000 a €100.000

    • Mancata o inesatta comunicazione dei dati al registro: da circa €2.000 a €20.000

    • Mancata adesione a un sistema collettivo (PRO) riconosciuto: da circa €8.000 a €45.000

    I decreti EPR vigenti in altri settori prevedono inoltre meccanismi di attenuazione delle sanzioni in caso di adesione spontanea o regolarizzazione tempestiva, che potrebbero essere ripresi anche nel decreto tessile definitivo

  • L’entrata in vigore dell’EPR tessile in Italia è attesa nel corso del 2026, indicativamente nel primo trimestre, subordinatamente alla pubblicazione del decreto attuativo. Questo è stato confermato pubblicamente da fonti ufficiali del MASE.

    Nel frattempo, a livello europeo, la normativa quadro prevede l’introduzione di regimi EPR per il tessile in tutti gli Stati membri, con tempi di recepimento differenziati. L’Italia ha manifestato l’intenzione di anticipare l’applicazione rispetto alle scadenze europee, rendendo il sistema operativo già dal 2026.

    Il decreto potrà inoltre prevedere regimi transitori o tempistiche differenziate, in particolare per le microimprese, che potrebbero beneficiare di un periodo aggiuntivo di adeguamento.

  • Il contributo ambientale (eco-contributo) è previsto sia calcolato sulla base delle quantità di prodotti tessili immessi sul mercato italiano nel corso dell’anno solare.

    L’importo sarà eco-modulato, ovvero differenziato in funzione di criteri ambientali, quali ad esempio:

    • utilizzo di materiali riciclati,

    • soluzioni di ecodesign e durabilità,

    • impatti ambientali del prodotto lungo il ciclo di vita, con possibili riduzioni per i prodotti più sostenibili e maggiorazioni per quelli meno performanti.

    È ragionevole attendersi che i produttori siano tenuti a comunicare annualmente, entro termini che saranno definiti dal decreto, le quantità e le categorie di prodotti immesse sul mercato nell’anno di riferimento e, secondo modalità che saranno eventualmente previste, anche una stima previsionale per il periodo successivo.

    L’entità complessiva dell’eco-contributo viene determinata in modo da consentire al sistema EPR il raggiungimento dei target di raccolta, riutilizzo e riciclo fissati dalla normativa per l’anno successivo.

    L’eco-contributo è versato dal produttore tramite il consorzio o sistema collettivo di appartenenza. L’eventuale evidenziazione del contributo nel prezzo o in fattura verso i clienti finali o professionali resta una scelta commerciale del produttore, salvo diverse disposizioni che saranno stabilite dal decreto attuativo.

  • Nel contesto dell’EPR tessile, per eco-design si intende la progettazione dei prodotti tenendo conto degli impatti ambientali lungo il loro ciclo di vita, fin dalla fase di sviluppo.

    Pur non costituendo un obbligo diretto dell’EPR, l’eco-design è fortemente incentivato e può riguardare, ad esempio:

    • la durabilità dei prodotti,

    • la facilità di riciclo a fine vita,

    • l’utilizzo di materiali riciclati o a minore impatto ambientale.

    Questi principi sono coerenti con il Regolamento europeo sull’Ecodesign (ESPR) e sono destinati a diventare sempre più rilevanti anche ai fini dell’eco-modulazione del contributo EPR, che potrà premiare i prodotti progettati in modo più sostenibile.

    In questo senso, EPR ed Ecodesign sono strumenti complementari, orientati a favorire il riutilizzo e il riciclo dei materiali tessili, riducendo il ricorso a materie prime vergini e supportando la transizione verso un modello di economia circolare.

  • Per il 2026, la bozza di normativa EPR tessile italiana prevede l’introduzione di obiettivi iniziali di raccolta differenziata, che rappresentano il punto di partenza di un percorso di crescita progressiva negli anni successivi. Nelle bozze si è parlato di obiettivi crescenti dal 20% dell’immesso.

    Le percentuali puntuali e le modalità di calcolo degli obiettivi saranno definite dal decreto attuativo, in coerenza con il quadro europeo e con l’evoluzione dei sistemi di raccolta sul territorio.

    Il raggiungimento dei target avverrà tramite i consorzi e sistemi collettivi, che organizzeranno e finanzieranno la raccolta dei rifiuti tessili attraverso diversi canali, come punti di raccolta, accordi con operatori della filiera e sistemi di logistica dedicata.

  • La bozza di normativa EPR tessile non prevede un’esclusione delle microimprese, ma potrà introdurre misure transitorie o tempistiche differenziate per facilitarne l’adeguamento.

    In linea con altri regimi EPR, è possibile che alle microimprese (meno di 10 dipendenti in linea con la definizione UE) venga concesso un periodo aggiuntivo per conformarsi agli obblighi, secondo modalità e scadenze che saranno definite dal decreto attuativo.

    In ogni caso, anche le microimprese saranno tenute, una volta scaduti eventuali periodi transitori, ad aderire a un consorzio EPR riconosciuto o a un sistema individuale e a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa.

  • La filiera dei rifiuti tessili nell’EPR si traccia tramite obblighi di rendicontazione e controllo dei flussi, gestiti dai consorzi (PRO).
    I produttori dichiarano le quantità immesse sul mercato e i consorzi rendicontano le quantità raccolte e il loro destino finale. Alcuni consorzi adottano piattaforme digitali di tracciabilità, che rappresentano un vantaggio in termini di affidabilità, trasparenza dei dati e capacità di controllo.

  • Sì, sono collegati, ma non coincidono.

    Il Digital Product Passport (DPP) deriva dalla normativa europea sull’Ecodesign e riguarda le informazioni digitali del prodotto lungo il suo ciclo di vita.
    La normativa EPR riguarda invece la gestione e la tracciabilità dei rifiuti a fine vita.

    Oggi l’EPR non impone il DPP, ma i due sistemi sono complementari: per questo i consorzi che adottano piattaforme digitali di tracciabilità hanno un vantaggio in termini di affidabilità dei dati, trasparenza e preparazione ai futuri requisiti europei.

  • La normativa EPR tessile si applica anche alle vendite a distanza, incluse le attività di e-commerce. I soggetti che vendono prodotti tessili direttamente ai consumatori italiani e risultano essere i primi a immetterli sul mercato italiano sono considerati produttori ai fini EPR, indipendentemente dal Paese in cui hanno sede.

    In particolare, i brand e i venditori esteri che operano in B2C verso l’Italia saranno tenuti ad adempiere agli obblighi EPR, che includono l’adesione a un consorzio EPR riconosciuto e il versamento dell’eco-contributo sui prodotti immessi sul mercato.

    Le modalità operative, inclusa l’eventuale nomina di un rappresentante autorizzato e i ruoli delle piattaforme di marketplace, saranno definite nel decreto attuativo. L’obiettivo della normativa è garantire che anche il commercio online contribuisca in modo equo alla gestione dei rifiuti tessili.

  • Oltre a garantire la conformità, l’EPR può diventare una leva strategica di competitività per le aziende.

    In particolare, offre opportunità di:

    • Riduzione dei costi nel medio periodo, grazie a meccanismi di eco-modulazione e a migliori performance ambientali dei prodotti.

    • Vantaggio competitivo e di posizionamento, dimostrando un impegno concreto verso sostenibilità e circolarità.

    • Accesso a materia prima seconda di valore, favorendo il riutilizzo e il riciclo dei propri prodotti a fine vita e riducendo la dipendenza da materie prime vergini.

    • Maggiore controllo della catena di approvvigionamento, grazie a tracciabilità, qualità dei flussi e maggiore stabilità delle forniture.

    • Accesso a dati e sistemi di tracciabilità, utili per reporting ESG e preparazione a futuri requisiti europei (es. Digital Product Passport).

    • Innovazione di prodotto, incentivando eco-design, durabilità e riciclabilità.

    In sintesi, l’EPR consente di trasformare la conformità normativa in creazione di valore.

Hai altre domande sulla conformità EPR?

Contatta il team di Rematrix per una consulenza personalizzata sui vostri obblighi specifici.
Siamo qui per guidarvi nel percorso verso la conformità normativa e trasformare l’EPR da obbligo normativo a leva strategica di competitività sul mercato.

Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025
Fonti: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Parlamento UE, Decreto Legislativo 152/2006, Sistemi EPR Operativi (AEE, Pile, Imballaggi)